Gianni Gandola, Federico Niccoli - 05-05-2004
Nel precedente articolo Tutor: possibili scenari e delibere dei Collegi, dopo aver ribadito con chiarezza in premessa il principio secondo il quale "le norme vanno applicate" (da tutti) e che le modalità di attuazione delle stesse (interpretazioni possibili e spazi consentiti) devono essere sostenibili sul piano della "legittimità", abbiamo cercato di ipotizzare i possibili comportamenti dei Collegi docenti, almeno nel contesto milanese.
Cerchiamo ora di vedere, brevemente, la questione "tutor e/o funzioni tutoriali" dal punto di vista del dirigente scolastico. Quali possono essere cioè le modalità di comportamento del dirigente scolastico a fronte delle posizioni espresse dai collegi.
Se si parte dall’assunto che:
a) in primis, le modalità di impiego dei docenti e le scelte relative all'organizzazione didattica sono competenza esclusiva delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia (cfr. DPR 275/1999, legge n.59/1997, Titolo V Costituzione)
b) in secondo luogo (e in subordine) il contratto nazionale di lavoro definisce in modo unitario la funzione docente e considera di competenza di ogni insegnante, in quanto parte costitutiva della stessa "funzione docente" i compiti affidati dal D.Lvo approvato il 23.1.2004 alla funzione tutoriale
ne deriva, a nostro avviso, l’assoluta legittimità della scelta di non concentrare tali funzioni (e tutte insieme) in alcuni docenti creando di fatto delle "figure" sovraordinate e diverse.
>>> continua...
Cerchiamo ora di vedere, brevemente, la questione "tutor e/o funzioni tutoriali" dal punto di vista del dirigente scolastico. Quali possono essere cioè le modalità di comportamento del dirigente scolastico a fronte delle posizioni espresse dai collegi.
Se si parte dall’assunto che:
a) in primis, le modalità di impiego dei docenti e le scelte relative all'organizzazione didattica sono competenza esclusiva delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia (cfr. DPR 275/1999, legge n.59/1997, Titolo V Costituzione)
b) in secondo luogo (e in subordine) il contratto nazionale di lavoro definisce in modo unitario la funzione docente e considera di competenza di ogni insegnante, in quanto parte costitutiva della stessa "funzione docente" i compiti affidati dal D.Lvo approvato il 23.1.2004 alla funzione tutoriale
ne deriva, a nostro avviso, l’assoluta legittimità della scelta di non concentrare tali funzioni (e tutte insieme) in alcuni docenti creando di fatto delle "figure" sovraordinate e diverse.
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