Gianni Gandola, Federico Niccoli - anno scolastico 2003-2004
Gianni Gandola, Federico Niccoli - 05-05-2004
Nel precedente articolo Tutor: possibili scenari e delibere dei Collegi, dopo aver ribadito con chiarezza in premessa il principio secondo il quale "le norme vanno applicate" (da tutti) e che le modalità di attuazione delle stesse (interpretazioni possibili e spazi consentiti) devono essere sostenibili sul piano della "legittimità", abbiamo cercato di ipotizzare i possibili comportamenti dei Collegi docenti, almeno nel contesto milanese.
Cerchiamo ora di vedere, brevemente, la questione "tutor e/o funzioni tutoriali" dal punto di vista del dirigente scolastico. Quali possono essere cioè le modalità di comportamento del dirigente scolastico a fronte delle posizioni espresse dai collegi.

Se si parte dall’assunto che:
a) in primis, le modalità di impiego dei docenti e le scelte relative all'organizzazione didattica sono competenza esclusiva delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia (cfr. DPR 275/1999, legge n.59/1997, Titolo V Costituzione)
b) in secondo luogo (e in subordine) il contratto nazionale di lavoro definisce in modo unitario la funzione docente e considera di competenza di ogni insegnante, in quanto parte costitutiva della stessa "funzione docente" i compiti affidati dal D.Lvo approvato il 23.1.2004 alla funzione tutoriale
ne deriva, a nostro avviso, l’assoluta legittimità della scelta di non concentrare tali funzioni (e tutte insieme) in alcuni docenti creando di fatto delle "figure" sovraordinate e diverse.


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Gianni Gandola, Federico Niccoli - 29-04-2004
Fabrizio Dacrema, in un recente intervento a proposito del tutor sostiene che: “ nelle scuole molti dirigenti scolastici sono spinti dall’amministrazione a procedere all’assegnazione dell’incarico a svolgere la funzione tutoriale ad una parte del collegio dei docenti. Il leit-motiv è sempre lo stesso “La legge c’è e va applicata”. Peccato che il decreto (la famosa legge) è piuttosto confuso in materia e si guarda bene dal parlare di incarico, che inevitabilmente introdurrebbe una figura nuova di docente in palese contrasto con il contratto e con l’autonomia scolastica. Si vuole veramente arrivare ai ricorsi scuola per scuola ?”.
Con ciò Dacrema delinea di fatto uno scenario preciso: quello in cui il dirigente scolastico chiede al Collegio di esprimere i criteri generali per l’individuazione dei “docenti tutor”, in applicazione del decreto legislativo n.59/2004 (art.7, commi 5, 6 e 7). Ora, è bene innanzi tutto sgombrare il campo da un possibile equivoco. Sul fatto che le leggi vadano applicate in uno Stato di diritto non ci può essere il benché minimo dubbio: questa è una delle regole, come ci ha insegnato Norberto Bobbio, costitutive della democrazia politica. Questa regola e questa preoccupazione non sono patrimonio “esclusivo” del dirigente scolastico in quanto tale, riguardano parimenti il Collegio docenti e tutto il personale della scuola, come in generale tutti i cittadini, “in quanto tali”. La legge vale per tutti e, soprattutto di questi tempi, è bene attestarsi su una linea di assoluta difesa della legalità. Non si può pensare che si osservano solo le leggi che piacciono o che fanno comodo. La legge è legge. E il decreto legislativo, fino a quando non sarà dichiarato illegittimo, ha valore di legge e come tale va “attuato”. Il problema è “come”, ovvero “quali” sono le interpretazioni e gli spazi possibili, le modalità di attuazione della norma sostenibili sul piano, appunto, della legittimità.

E su questo piano non è possibile allora non incrociare e non tenere nel debito conto un'altra norma legislativa, il DPR 275/1999 (derivante dalla legge n.59/1997), che attribuisce piena autonomia alle scuole in materia di organizzazione didattica e di impiego dei docenti nell’ambito del proprio piano dell’offerta formativa. (Si veda su questo punto, l'intervento "In difesa dell'autonomia delle istituzioni scolastiche" di F. Niccoli).
D’altra parte è la stessa Circolare ministeriale 29/2004, in premessa, ad evidenziare che il nuovo Titolo V della Costituzione attribuisce all’autonomia scolastica “un riconoscimento di rango primario” e a far esplicito riferimento agli art. 4 e 5 del DPR 275/99, Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Nei fatti, sulla questione del tutor e delle funzioni tutoriali si sta verificando nelle scuole una molteplicità di situazioni. Interpretazioni e prese di posizione diverse rese possibili da tre fattori:
1) l’ambiguità oggettiva della norma in questione e i suoi limiti intrinseci
2) l’opposizione sindacale (il ricorso presentato al TAR del Lazio contro il decreto e la CM 29)
3) la contrapposizione dichiarata del movimento “contro la riforma Moratti” (no al tutor, senza se e senza ma).
Ambiguità della norma: nell’articolo 7 del D.Lvo non si parla mai di diversa “figura” docente. La Moratti stessa ha ripetutamente dichiarato in TV che non si tratta di una nuova “figura professionale”” ma di “funzione”. Che non si tratta di nuove figure professionali in un rapporto di “sovraordinazione” con gli altri docenti ma di “funzioni rientranti nel profilo professionale del docente” è ribadito nella stessa CM 29. Peccato però che si agganci il possibile svolgimento di queste funzioni ad una formazione specifica, il che lascia presupporre che questo riguarderà solo alcuni docenti e non tutti, con relativo “incarico”. E cosi si torna alla “figura” e ad una implicita diversità di ruoli. La formazione, peraltro, non c’è stata. Quindi mancherebbe un requisito giuridico necessario per l’individuazione di queste diverse “figure”.



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